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PROTOCOLLI SANITARI FASE 2 Annotazione

Con il DPCM del 26/04/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, sono state stabilite le linee guida per la riapertura (Fase 2) di diverse attività d’impresa a decorrere da lunedì 4 maggio; ulteriori disposizioni si attendono per le attività che riapriranno successivamente al 4 maggio(ristorazione, servizi alla persona etc.).

Le riaperture consentite nella Fase 2 dovranno avvenire nel rispetto di specifici protocolli sanitari, recati nel DPCM, che ciascuna impresa(a prescindere dalle dimensioni e dal numero di dipendenti)dovrà adottare a tutela dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e dei locali adibiti a rapporti con il pubblico; il decreto contiene un protocollo generale, a valere per tutte le aziende,oltre ad alcuni protocolli specifici per settori particolarmente sensibili (cantieri, trasporto di persone e merci etc.).

Le linee guida tracciate dal decreto pongono esplicito e specifico accento su:

1.     DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): tale documento, già obbligatorio, dovrà essere implementato ed integrato con specifiche prescrizioni mutuate dal protocollo sanitario adottato dall’azienda in attuazionedelle disposizioni generali tracciate dal decreto.

2.     Medico del lavoro: il suo ruolo diverrà centrale nell’adattamento dei protocolli sanitari indicati nel decreto alle specificità degli ambienti di lavoro e del personale di ciascuna azienda.

3.     Telelavoro e smart-working: nei limiti del possibile, le aziende dovranno incentivare forme di lavoro agile e flessibile. A tal proposito va ricordato che le opzioni di telelavoro e smart-working dovranno essere comunicate agli Enti Previdenziali.

In considerazione della delicatezza dei temi, sarà da attendersi un sistema di controlli puntuale da parte degli enti preposti, a cominciare dall’Ispettorato del Lavoro: si raccomanda quindi la massima attenzione nella adozione di tutte le misure atte alla corretta e completa tutela dei luoghi di lavoro e del personale dipendente. Si che l’Inail ha chiarito che eventuali contagi imputabili a carenze nelle prescrizioni e/o nell’applicazione dei protocolli sanitari costituiscono per l’imprenditore fattispecie costituenti responsabilità penali.

Per le aziende di piccole dimensioni, prive di rappresentanza sindacale, l’adozione dei protocolli sanitari non necessita della sottoscrizione di accordi sindacali, essendo sufficiente il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto negli opportuni adattamenti alle diverse realtà d’impresa. Tuttavia, il DPCM chiarisce che è comunque auspicabile che le piccole imprese sottopongano il DVR ed il piano sanitario interno ad una rappresentanza sindacale del territorio al fine di ottenerne l’avallo: ciò conferirà una maggiore forza alle misure adottate dall’azienda ed una maggiore tutela all’imprenditore in caso di eventuali contagi.

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