Circolare: 20/SR-2F
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una importante novità per le detrazioni del 19% sugli oneri di cui all’art. 15 del TUIR: il pagamento tracciabile degli oneri ai fini della fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi. Le nuove regole si applicano per le spese sostenute dal contribuente a decorrere dal 01/01/2020.
Obbligo di pagamenti tracciabili
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti che sostengono oneri per i quali è prevista la detrazione del 19% dovranno sostenere la relativa spesa mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per fruire della prevista detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per pagamento con strumenti tracciabili si intendono le transazioni che avvengono mediante carte di credito, prepagate, bancomat, bonifico bancario/postale, assegni bancari/circolari.
I contribuenti che sosterranno le suddette spese in contanti non avranno diritto alla fruizione della detrazione del 19% nella propria dichiarazione dei redditi.
Quali sono le spese rilevanti
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito le principali e più comuni voci di spesa per le quali spettano le detrazioni del 19%:
Spese sanitarie
Spese per istruzione (università, scuole paritarie, ampliamento offerta formativa)
Spese funebri
Spese per attività sportive dei ragazzi
Affitti studenti universitari
Canoni locazione abitazione principale
Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
Spese veterinarie
Premi per assicurazioni vita e contro gli infortuni
Spese per assistenza a non autosufficienti
Eccezioni
La norma prevede due eccezioni per le quali resta ferma la possibilità per il contribuente di pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione:
Medicinali e dispositivi medici
Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso il SSN.
Casoria, 08.01.2020